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Sul caso di Massimiliano, la GIP di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale

In caso di giudizio con condanna gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere

Sul caso di Massimiliano, la GIP di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale
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Sollevata una nuova eccezione di legittimità costituzionalità per l'aiuto al suicidio.

Riguarda, spiega l'associazione Coscioni, l'articolo 580 del codice penale dove richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell'essere "tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale", per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, 117 della Costituzione.

A rimettere la questione alla Consulta il gip di Firenze nell'ambito del procedimento penale su Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli. Tutti e tre si autodenunciarono nel dicembre 2022 per aver aiutato Massimiliano, 44enne toscano malato di sclerosi multipla, ad andare in Svizzera dove morì col suicidio assistito. In Italia, aveva spiegato lo stesso Massimiliano in un appello diffuso pochi giorni prima di morire, non poteva perché "non dipendo da trattamenti vitali", una delle quattro condizioni fissate nella nota sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso di dj Fabo.

Lo scorso novembre l'archiviazione

A seguito di una richiesta di archiviazione, lo scorso 23 novembre si era tenuta l’udienza dinanzi alla GIP, che il 17 gennaio scorso ha emesso un’ordinanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale. La GIP ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e dai difensori degli indagati perché la condotta degli indagati non ricade nelle ipotesi di non punibilità introdotte dalla sentenza Cappato-Antoniani della Corte costituzionale poiché Massimiliano non aveva un trattamento di sostegno vitale. Quindi risultano soddisfatte tre condizioni su quattro del giudicato costituzionale.

"Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato in origine ipotizzato dal pubblico ministero". Ovvero, è configurabile il reato di aiuto al suicidio – mentre viene esclusa l’ipotesi di istigazione avendo Massimiliano autonomamente deciso. In caso di giudizio con condanna gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere.

La Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Agnese De Girolamo, ha pertanto "dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 codice penale, come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla che l’aiuto sia prestato a una persona ‘tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale’, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU".

Gallo: "Siamo fiduciosi nel lavoro della Corte costituzionale"

"I giudici della Consulta con questo nuovo dubbio di costituzionalità sollevato sono chiamati a decidere dinanzi alla realtà di una delle tante persone malate che hanno una condizione diversa da quella che era di Fabiano Antoniani - ha detto Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni - Pur essendo affetti da malattie irreversibili che producono sofferenze intollerabili e che nella completa capacità di autodeterminarsi scelgono convintamente di accedere alla morte volontaria. Siamo fiduciosi nel lavoro della Corte costituzionale".

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