I fatti risalgono a qualche anno fa, quando una giovane paziente era stata seguita inizialmente dall’ospedale Bambin Gesù di Roma, con trattamenti farmacologici di tipo immunosoppressivo, e successivamente dal Polo ospedaliero di Pisa.
Durante una visita presso la struttura romana, un fisioterapista le aveva consigliato di consultare un medico di base e omeopata a Firenze.
Nel loro primo incontro, l’omeopata le aveva promesso la guarigione attraverso il suo metodo, a condizione che sospendesse tutte le terapie farmacologiche in corso, affermando che queste non solo ostacolavano la guarigione, ma causavano anche danni all’organismo.

Seguendo le indicazioni del medico, la giovane ha iniziato a ridurre le dosi dei farmaci e, infine, ha interrotto completamente l’assunzione.
Tuttavia, le terapie prescritte dal medico fiorentino non hanno portato a miglioramenti, e dopo un anno la donna è tornata al Polo Ospedaliero di Pisa, riprendendo i trattamenti con gli immunosoppressori.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da rendere necessaria prima “una emodialisi trisettimanale” e successivamente, un anno dopo, “il trapianto di rene da un donatore vivente e consanguineo”.
Il tribunale civile di Firenze ha accolto la testimonianza della donna, supportata da una consulenza che ha evidenziato come il peggioramento della sua salute fosse correlato alla sospensione della terapia tradizionale.
Il medico omeopata, dal canto suo, non è riuscito a dimostrare, come sostenuto dai suoi legali, che la decisione di interrompere i farmaci fosse stata presa unilateralmente dalla paziente.