CRONACA

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Bini: "Sentenza del Tar dimostra che abbiamo agito nell'interesse della Fondazione e della città"

L’avvocato Clarich: “Censure manifestamente infondate e in parte inammissibili”

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Bini: "Sentenza del Tar dimostra che abbiamo agito nell'interesse della Fondazione e della città"
Pubblicato:
Aggiornato:

“La Fondazione ha agito nell’interesse dei soci e della comunità pratese di cui è espressione, la sentenza del TAR in modo approfondito e senza incertezze conferma il comportamento lineare e trasparente del consiglio di indirizzo e riconosce il suo impegno per definire uno Statuto che valorizza il ruolo dell’assemblea dei soci, aprendola maggiormente alla comunità locale e che mantiene saldo il legame con i principi solidaristici da cui la Fondazione nasce, salvaguardando il ruolo di tutti i soci, compresi i soci a vita che non sono mia stati messi in discussione”. Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Franco Bini, sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana che ha respinto il ricorso proposto da un gruppo di soci della Fondazione stessa volto a contestare alcune modifiche allo statuto approvate dall’organo di indirizzo della Fondazione il 19 ottobre 2020 e dal ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 novembre 2020 (sentenza 10 maggio 2021, n. 689).

L'avvocato

“In definitiva, il Tar ha ritenuto pienamente legittimo l’operato del Consiglio di indirizzo della Fondazione e del ministero dell’Economia e delle Finanze - sottolinea l’avvocato Marcello Clarich che ha rappresentato la Fondazione - Il Tar ha ritenuto ‘manifestamente infondate ed in parte anche inammissibili’ le censure che lamentavano una dequotazione del ruolo dell’assemblea per effetto delle modifiche statutarie (aumento dei soci, modalità di nomina dei nuovi soci, eliminazione delle deleghe per la partecipazione all’assemblea, status dei soci a vita, ecc.)”.

“Quanto al parere formulato dall’assemblea sulle modifiche statutarie - conclude Clarich - il Tar ha respinto la censura circa le modalità in cui esse è stato espresso all’esito della discussione tra i soci dato il suo ‘marcato carattere formalistico e basato su una lettura solo parziale dell’atto impugnato’, cioè del provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione”.

 

Seguici sui nostri canali